Tra le figure più prossime all’attività del mediatore immobiliare o merceologico è quella del mediatore creditizio. Questa professione, prima che regolata dal DLG 141/2010 è, per definizione, quell‘attività per la quale “una persona fisica o giuridica, professionalmente, mette in contatto, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Il mediatore creditizio mette in relazione un cliente, privato o azienda che sia, con banche e finanziarie allo scopo di rispondere al suo bisogno di finanziamento. Spesso accade che il consumatore non riesca ad accedere al credito in quanto la banca a cui si rivolge (spesso la propria banca, cioè quella con cui ha rapporti da tempo) non è in grado di rispondere alle sue specifiche esigenze.
L’ausilio del mediatore creditizio, diventa risolutivo in quanto, come professionista del credito, è abituato ad operare attraverso una preventiva analisi del profilo economico, finanziario e patrimoniale del cliente, e solo dopo averne determinato le effettive caratteriste, farà in modo di metterlo in contatto con una delle Banche, o delle Finanziarie, presenti sul mercato del credito.
Questa modalità professionale e specifica, permette al cliente, di ricevere un mutuo o un prestito alle migliori condizioni possibili e con la maggior probabilità di esito favorevole in totale sicurezza.
Il dispositivo legislativo prevede che il mediatore creditizio, come persona fisica, operi per conto di Società iscritte in specifici Albi (OAM e IVASS) ed autorizzate all’esercizio dell’attività di mediazione creditizia. In questo ambito, il mediatore creditizio professionista, oltre ad essere costantemente formato ed informato, beneficia di numerosi accordi con banche e finanziarie convenzionate con la Società che rappresenta.
Il mediatore creditizio spesso riesce a garantire, trattamenti più favorevoli e più vantaggiosi per la propria clientela. Infatti rivolgersi al mediatore creditizio a volte può voler dire anche risparmio, in quanto le caratteristiche dei singoli accordi con le Banche talvolta prevedono condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dalle stesse allo sportello.
Il compito essenziale, ma anche “morale”, del mediatore creditizio quindi, è quello di utilizzare la propria esperienza professionale per aiutare il cliente nella scelta del finanziamento più adatto alle sue esigenze, con il giusto compromesso tra durata, importo e capacità di rimborso, consigliando sempre la soluzione migliore alle migliori condizioni possibili.
REQUISITI DEL MEDIATORE CREDITIZIO
L’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori creditizi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 128-septies del TUB:
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva; possono essere previste le attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa ai sensi dell’art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame (qualora non esonerati per effetto del regime transitorio, v. oltre);
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
Il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile (Euro 50.000,00).
E’ necessaria, altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge.
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’
L’iscrizione delle società di mediazione creditizia nel relativo Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010:
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
- attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
- l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell’iscrizione coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, scelti secondo i criteri sopra descritti, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti professionali ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale);
- frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio della mediazione creditizia;
- possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite (qualora non esonerati per effetto del regime transitorio, v. oltre).
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