Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012) – attuativi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 – che prevedono nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA di:
– agenti e rappresentanti di commercio
– agenti di affari in mediazione
– spedizionieri
– mediatori marittimi
I rispettivi ruoli ed elenco sono stati definitivamente soppressi (sostituiti dall’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese e delle persone fisiche nel REA). Nulla è innovato riguardo ai requisiti di idoneità richiesti.
L’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione immobiliare è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 2, lettera e) della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, e dei requisiti morali di cui all’articolo 2, lettera f), della stessa legge. Per l’esercizio dell’attività l’agente deve essere in possesso di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Requisiti professionali:
1) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2) avere frequentato un corso di formazione;
3) aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Requisiti morali:
1) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n 646;
2) non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
3) non essere interdetti o inabilitati, falliti;
4) non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio;
5) non essere condannati per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
Avvio dell’attività (Regime Ordinario)
Chi intende avviare in forma di impresa l’attività di mediatore merceologico deve presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura ComUnica, una Scia (Segnalazione certificata di inizia attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale che va allegato alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia di inizio attività al REA.
La presentazione della Scia al Registro della Imprese (invio telematico) legittima l’impresa all’esercizio dell’attività denunciata, per cui la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Scia.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi e/o unità locali, deve presentare al Registro delle Imprese territorialmente competente (quello nella cui circoscrizione è esercitata l’attività) una Scia per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui svolge l’attività l’impresa deve dichiarare almeno un soggetto (titolare, amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività
Deposito dei moduli e formulari
- Il deposito dei moduli e dei formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività è effettuato per via telematica, tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello Mediatori, compilato nella Sezione Formulari. I moduli e formulari possono essere depositati contestualmente all’avvio dell’attività o preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi.
- Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
INCOMPATIBILITÀ
Le incompatibilità per l’esercizio dell’attività di mediazione secondo l´articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, sono le seguenti:
- attività svolta in qualità di dipendenti da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
- attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marcella Aufieri, coordinatrice della segreteria Fimaa Bari Bat. La segreteria è aperta il martedì, il giovedì e il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero telefonico 080/5026345 – via mail all’indirizzo info@fimaabaribat.it